Unione Provinciale di Imperia

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Garanzie estese riparazione elettrodomestici
Accordo con ANOVO Italia SpA  

Sabato 31 ottobre 2009 è stata firmata la convenzione tra ANOVO Italia SpA, CNA Installazione Impianti e Confartigianato Impianti sulle estensioni di garanzia. L'accordo segue quelli, analoghi, siglati lo scorso anno con Solutions Factory (Gruppo Euronics), Estendo Spa e Leso Elettrodomestici, tutti scaricabili dal nostro sito ( www.cna.it/installazioneimpianti).
Tra i principali clienti di ANOVO Italia vi sono alcune tra le più importanti catene di vendita di elettrodomestici (Expert, Unieuro, Mediamarket). L'accordo é stato presentato alla categoria con una serie di incontri a livello territoriale.


Qui di seguito si riporta per stralci il Protocollo per la definizione dei criteri di gestione delle garanzie estese nella riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (allegato alla Convenzione fra Confartigianato Riparatori Elettrodomestici, CNA Impianti ed la Società ANOVO Italia).

La Società ANOVO ITALIA s.p.a. con sede legale in Milano (MI) Via Gonzaga, 7, (di seguito denominata Committente), gestisce servizi di estensione di garanzia non prodotti da “ ANOVO ITALIA ”.

Per estensione di garanzia deve intendersi la prosecuzione della garanzia fornita dalla Casa Costruttrice del bene ivi comprese tutte le esclusioni riportate sul certificato di estensione del quale si allega un fac-simile.
La Committente organizza e gestisce riparazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad uso professionale e consumer.
Nel rispetto della Convenzione stipulata tra la Committente e le Associazioni di Rappresentanza della Categoria (Confartigianato Riparatori Elettrodomestici e CNA Impianti), il Centro di Assistenza Tecnica (di seguito denominato CAT) si impegna allo svolgimento corretto delle mansioni affidate come definite dal presente Protocollo, sulla base del Codice Etico professionale e comportamentale di riferimento della categoria volto a garantire standard di massima qualità e serietà del servizio e quindi affidabilità e sicurezza delle riparazioni, a vantaggio e tutela del Cliente.

Il presente Protocollo, nel rispetto dell’autonomia contrattuale dei Centri di Assistenza Tecnica, contiene i riferimenti essenziali per l’affidamento e lo svolgimento delle commesse di lavoro.

Di seguito la Committente incarica l’impresa di gestire i lavori di riparazione, di assistenza e consulenza tecnica in favore dei consumatori che hanno acquistato estensioni di garanzia amministrate da “ANOVO ITALIA “ relativa a prodotti e marchi presenti nella grande distribuzione.

Il CAT potra’ provvedere alla riparazione del prodotto dopo aver ricevuto da ANOVO ITALIA , in formato elettronico, le seguenti informazioni:

 Nominativo e dati anagrafici dell’utente;

 Brand, modello e/o tipo, seriale del prodotto;

 Numero di protocollo della pratica di riparazione ( RMA) e relativa data di apertura;

 Sintomo segnalato

 Importo massimo riparazione per intervento immediato ON-SITE

La gestione delle RMA assegnate avverrà tramite un apposito portale web based, messo a disposizione di ANOVO Italia, le attività di presa in carico e di notifica del preventivo di riparazione avverrà attraverso questo strumento, in cui saranno riportate tra le altre cose il costo della riparazione suddiviso tra uscita, mano d’opera e ricambio, del quale dovrà essere segnalato la descrizione. In fase di apertura pratica, ANOVO fornirà al cliente finale il nominativo ed i contatti telefonici del Centro che gestirà la chiamata.

Qualora ANOVO Italia dovesse decidere di non far effettuare la riparazione, al CAT verrà riconosciuto l’importo relativo al diritto di chiamata,e la diagnosi determinato secondo il listino dell’Associazione di Categoria e/o Camere di Commercio

ANOVO Italia solleva il CAT da ogni controversia che dovesse verificarsi con il cliente, derivante da sue affermazioni, promesse o dichiarazioni in merito all’estensione di garanzia, essendo ANOVO Italia unico responsabile della gestione dei rapporti con il cliente.
Di contro il CAT sarà direttamente responsabile del ritiro, riparazione, eventuale consegna di un prodotto in sostituzione temporanea e riconsegna del prodotto garantendo la riparazione per 90 gg solari.

Qualsiasi ritardo subentri nella corretta gestione dell’intervento dovrà essere comunicato dal CAT, oltre a qualsiasi altro fattore anche indipendente dalla propria organizzazione, che porti a non completare l’attività.

Si conviene che i CAT intervengano presso un Utente, solo dopo che lo stesso abbia preso contatto con il Call center della Committente e che quest’ultima abbia autorizzato la commessa di lavoro, quale conferma della validità della Garanzia estesa e delle sue caratteristiche.

Il CAT conviene con la Committente di dar luogo al contatto con il Cliente nei tempi brevi richiesti dal mercato, indicativamente 2 giorni dalla date di apertura del’intervento per l’intervento a domicilio e 10 giorni lavorativi per la conclusione della riparazione. Qualora previsto, oltre il 7° giorno dalla data di apertura pratica, dovrà essere considerata la disponibilità di un prodotto sostitutivo ( muletto) in prestito d’uso al cliente finale.

Il CAT a conclusione dell’intervento emetterà fattura nei confronti di ANOVO Italia indicando chiaramente:

 Il numero della RMA di intervento ed il nominativo Cliente

 Il motivo dell’intervento (scheda tecnica);

 L’elenco dei ricambi utilizzati,

La distinta contenente il dettaglio delle attività erogate e concluse nel mese di competenza potrà essere generato dall’applicativo web based di ANOVO Italia. Verrà inoltre ponderato lo sviluppo di una interfaccia informatica per lo scambio di dati tra i sistemi di ANOVO e quello dei centri autorizzati.

La Committente provvederà al saldo mediante bonifico bancario entro 15 giorni DFFM.

Se non diversamente ed espressamente indicato nessun onere dovrà essere richiesto al cliente finale

Quale elemento di valutazione dei contenuti economici del Protocollo, si conviene di fare riferimento ai listini prezzi relativi alle riparazioni degli apparecchi elettrici ed elettronici, riportati dalle pubblicazioni delle Camere di Commercio, tenendo conto dell’analisi delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ferma restando l’autonomia contrattuale dei CAT.

Il CAT dovrà svolgere il lavoro dando la corretta valutazione del guasto, considerando in ogni caso le causali che escludono l’applicazione dell’ Estensione di Garanzia, i cui testi saranno comunicati in funzione delle varie tipologie di estensione.

E’ fatto obbligo al CAT l’uso dei ricambi originali delle Case Costruttrici e/o anche non originali purché compatibili con il prodotto, nonché esporre i prezzi relativi attenendosi al listino dei produttori.

Per quanto riguarda la manodopera il riferimento sono le Associazioni di Categoria o in mancanza alla Camera di Commercio di iscrizione.

Dato l’interesse comune nella gestione del Cliente finale, il CAT non potrà avere rapporti commerciali diretti con quest’ultimo riguardo ai servizi di riparazione di cui al presente Protocollo - salvo che per la cessione di strumenti atti a migliorare le prestazioni tecniche e la durata del prodotto – e si impegna comunque ad indirizzare il Cliente stesso al punto vendita che ha ceduto l’ Estensione di Garanzia.

Come indicato in premessa, il CAT incaricato dalla Committente e’ tenuto al rispetto del codice Etico professionale e comportamentale redatto in sede di Convenzione dalle Associazioni di Categoria Confartigianato Riparatori Elettrodomestici e CNA Impianti.

Il CAT conviene che e’ facoltà della Committente, unitamente alle Associazioni di Categoria, la valutazione a campione della congruita’ dei prezzi praticati e/o della bontà degli interventi e della congruità con quanto stabilito nel presente Protocollo e dalla Convenzione quadro.

Il presente protocollo di intesa, annulla e sostituisce i precedenti accordi commerciali..

Il presente Protocollo ha validità di anni tre, tacitamente rinnovato, se nessuna delle parti intende recedere dal rapporto, fatto salvo la facoltà delle parti di recedere in ogni momento con preavviso scritto di mesi tre.